Con una recente sentenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha condiviso la tesi dello studio Zizzo e Associati ed ha annullato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia aveva qualificato quale ipotesi di recesso del socio una operazione di acquisto di azioni proprie seguita dall’annullamento delle stesse.
Per l’acquisto di azioni proprie, in ambito tributario, si distingue tra:
- acquisto di azioni proprie strumentale all’annullamento delle azioni, operazione che rappresenta una forma di rimborso del conferimento, e dunque ricade nell’ambito dei redditi di capitale (art. 47, c. 7, tuir);
- acquisto di azioni proprie non strumentale all’annullamento delle azioni, operazione che rappresenta una forma di compravendita verso corrispettivo, e dunque ricade nell’ambito dei redditi diversi (art. 67 tuir).
Il rapporto di strumentalità tra l’acquisto e l’annullamento delle azioni è quindi determinante per la qualificazione fiscale dell’operazione.
Nel caso di specie, accogliendo la tesi dello studio Zizzo e Associati, i giudici milanesi hanno negato la presenza di questo legame, valorizzando le modalità e la tempistica di esecuzione dell’operazione e, in particolare, la circostanza che l’annullamento delle azioni fosse stato eseguito a distanza di diversi anni dal loro acquisto.