Nella recente ordinanza n. 35398/21 la Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema dell’abuso.
Il caso considerato è quello di un’articolata riorganizzazione delle attività facenti capo a due società di persone, conclusasi con la fusione delle stesse in una società di capitali di nuova costituzione. L’Agenzia delle Entrate aveva giudicato elusiva quest’ultima operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del d.p.r. 600/1973, assumendo che la stessa fosse stata attuata essenzialmente per evitare la tassazione delle plusvalenze che sarebbero emerse nel caso si fosse proceduto alla liquidazione delle società di persone. Questa tesi era stata condivisa dai giudici di secondo grado, secondo i quali la fusione era priva di valide ragioni economiche, in quanto “Nessun vantaggio economico, commerciale o finanziario è derivato… alle società coinvolte dall’operazione di fusione. Quest’ultima ha sostanzialmente arrecato vantaggi unicamente ai soci delle società personali che avevano l’obiettivo di eliminare lo schermo societario rappresentato dalle società di persone e cioè di liquidare le stesse”.
Nel cassare la decisione di appello, accogliendo il ricorso proposto dallo studio Zizzo e Associati, la Suprema Corte ha ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza e della legislazione nazionale e comunitaria in tema di elusione, evidenziando come l’art. 10-bis della l. 212/2000, per quanto non direttamente applicabile alla fattispecie in controversia, tuttavia rilevi sotto il profilo interpretativo, nella misura in cui conferma che la scelta della soluzione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente a qualificare la condotta come elusiva, quando non vi sia un uso distorto dello strumento negoziale adottato o comportamenti anomali rispetto alle ordinarie logiche d’impresa.
In relazione al caso di specie, dopo avere richiamato la relazione illustrativa all’art. 10-bis, in cui si chiarisce come non vi sia abuso quando il contribuente sceglie di estinguere una società mediante la fusione (fiscalmente neutrale) anziché una liquidazione (realizzativa), la Corte ha fissato il principio di diritto secondo cui “sono prive di carattere elusivo e non integrano l’abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale delle società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d’ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa (come può accadere nell’ipotesi della fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all’operazione, tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d’imposta e l’erosione della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale, e ad abbattere i costi complessivi”.