La Commissione Tributaria di Milano accoglie la tesi dello studio in tema di “rottamazione” delle cartelle Equitalia.
Con la sentenza n. 3171/2018, depositata il 10 luglio 2018, la CTR di Milano, sez. 12, ha stabilito che, ai fini della normativa sulla rottamazione, gli interessi da sospensione, dovuti con riferimento al periodo di sospensione giudiziale degli effetti di una cartella, devono beneficiare del medesimo trattamento riservato agli interessi di mora, e venire cancellati, al pari di questi ultimi, con il perfezionamento della rottamazione della cartella.
In questa ipotesi, infatti, gli interessi da sospensione:
- sono maturati quando il contribuente era già stato messo in mora, per effetto della notifica della cartella;
- sono dovuti non parallelamente agli interessi di mora, ma in sostituzione di questi ultimi; e
- sono conteggiati sullo stesso capitale (oggetto della cartella) e per lo stesso intervallo temporale in cui sarebbero maturati interessi di mora se non fosse stata accordata giudizialmente la sospensione.
Del resto, una diversa soluzione, ossia una soluzione che, in caso di rottamazione, distinguendo gli interessi di mora da quelli da sospensione, imponesse al contribuente di assolvere comunque questi ultimi, benché i primi non siano più dovuti, risulterebbe irragionevole e irrazionale.
Irragionevole, perché, lasciando sopravvivere il carico per interessi da sospensione e le connesse controversie, si manifesterebbe palesemente contraria alla ratio della normativa considerata, che è quella di sfoltire il numero delle posizioni creditorie gestite da Equitalia, in vista del suo scioglimento e della sua trasformazione in “Agenzia delle Entrate–Riscossione” (art. 1 del d.l. 193/2016), e conseguentemente di ridurre il connesso contenzioso tributario.
Irrazionale, anzitutto, perché postulerebbe che il legislatore, nel delineare la normativa sulla rottamazione, abbia incluso nei suoi effetti premiali la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, ma non degli interessi da sospensione, nonostante questi siano dovuti con riferimento ad importi per i quali il contribuente è già stato messo in mora, ed in sostituzione degli interessi di mora.
E poi, perché riserverebbe al contribuente che non ha pagato tempestivamente le somme iscritte a ruolo in virtù di un provvedimento (di sospensione) giudiziale un trattamento meno favorevole di quello riservato al contribuente che non ha pagato tempestivamente dette imposte senza alcuna giustificazione.
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