L’iva indebitamente corrisposta a titolo di rivalsa da un fondo pensione in relazione a prestazioni di servizi fornite in outsourcing da una società di servizi deve essere chiesta in ripetizione a quest’ultima ai sensi dell’art. 2033 c.c., e la relativa controversia, in quanto connessa ad un rapporto tra soggetti privati, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Accogliendo pienamente le nostre argomentazioni, con sentenza n. 10988/2019 del 28 novembre 2019 il Tribunale di Milano ha condannato il prestatore di servizi concernenti la gestione di un fondo pensione alla restituzione a favore di quest’ultimo di oltre sei milioni di euro indebitamente corrisposti a titolo di iva.
L’art. 10, c. 1, n. 1), del d.p.r. 633/1972 prevede che sono esenti da iva “le prestazioni di servizi concernenti… la gestione… di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”.
La portata di questa esenzione è stata a lungo connotata da uno stato di incertezza. Non era infatti chiaro se il concetto di prestazioni attinenti “la gestione… di fondi pensione” comprendesse anche le prestazioni rese ai fondi pensioni da società di servizi.
Con la risoluzione n. 114/E del 29 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia in tema di fondi comuni di investimento, ha definitivamente chiarito che per poter fruire del regime di esenzione le prestazioni in questione “devono formare un ‘insieme distinto, valutato globalmente’ che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio per il quale è prevista l’esenzione, vale a dire, per la gestione del fondo”.
Nella sentenza in commento, il Tribunale di Milano, ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti affinché i servizi di gestione resi in favore del fondo pensione potessero beneficiare dell’esenzione prevista all’art. 10, c. 1, n. 1), del d.p.r. 633/1972, ha affermato alcuni importanti principi.
Ha anzitutto riconosciuto come il fondo pensione, in quanto consumatore finale non legato da alcun rapporto con l’Amministrazione finanziaria, per ripetere l’iva ingiustamente versata (stante l’applicabilità del regime di esenzione), non potesse che agire nei confronti della società di servizi avanti al Giudice ordinario, con l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo prevista dall’art. 2033 c.c. nel termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Ha poi rilevato come la società di servizi, una volta restituiti al fondo pensione gli importi a questo dovuti in forza della sentenza in questione, avrà titolo per ottenere il rimborso dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, indipendentemente dal decorso del termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992.
Per il Tribunale, invero, ai fini del rispetto del principio di neutralità dell’iva non è necessario che l’accertamento del diritto al rimborso venga garantito nell’ambito di un unico giudizio “trilatero” nel contraddittorio tra cedente, cessionario ed Amministrazione finanziaria, ma è sufficiente che sia consentito al cedente/prestatore (nel caso di specie, la società di servizi) che abbia rimborsato l’iva al cessionario/committente (nel caso di specie, il fondo pensione) di agire per il recupero della stessa nei confronti dell’Erario senza incorrere nella decadenza biennale.
Ha infine precisato come la necessità di un accertamento “trilatero” non può essere desunta nemmeno dall’art. 30-ter, c. 2, del d.p.r. 633/1972. L’accertamento in via definitiva, che questa disposizione presuppone, è quello che si realizza quando l’Amministrazione contesta l’indetraibilità dell’iva erroneamente applicata all’operazione. Si tratta dunque di un accertamento comunque “bilatero”, al quale partecipano l’Amministrazione finanziaria e il cessionario/committente che ha detratto l’iva erroneamente applicata all’operazione. Un accertamento che, peraltro, non è configurabile quando il cessionario/committente è, come appunto nel caso di specie, un consumatore finale, posto che il consumatore finale non detrae l’iva sugli acquisti.