Registro: gara pubblica e terzietà dell’assegnatario escludono il collegamento tra conferimento d’azienda e cessione di quote

by zizzo

È ormai pacifico per la Cassazione che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, il conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni è da qualificare come cessione d’azienda. Decisivo risulta allora, nell’apprestare una difesa, valorizzare il piano del fatto.

Ed è su questo piano che si muove la sentenza n. 4581/2018 della CTP di Milano, depositata il 22 ottobre 2018. La stessa non si confronta con la posizione della Cassazione, pur evidenziando di conoscerla, né si occupa della possibilità di applicare retroattivamente il divieto di valorizzare il collegamento tra più atti introdotto dall’art. 1, c. 87, lett. a), della l. 205/2017. Risolve piuttosto la questione negando, come richiesto nel ricorso proposto dal mio Studio, la ricorrenza di un rapporto di collegamento tra i due predetti atti.

La controversia riguardava la dismissione da parte di due Comuni dell’attività di distribuzione di gas sul territorio, svolta per il tramite di una società partecipata. In pratica, quest’ultima aveva prima conferito il ramo d’azienda relativo all’attività di distribuzione gas in una nuova società e poi ceduto le partecipazioni mediante un’asta pubblica, aperta a qualunque operatore.

Per la CTP questa circostanza esclude che l’assegnatario-acquirente delle partecipazioni, soggetto terzo, potesse condizionare la definizione della struttura dell’operazione o comunque partecipare all’interesse che aveva condotto i Comuni ad eseguire i conferimenti iniziali. L’adesione all’orientamento della Cassazione non implica dunque l’automatica attrazione del conferimento di azienda seguito dalla cessione della partecipazione al regime impositivo della cessione di azienda, dovendo comunque essere verificata la ricorrenza di un rapporto di collegamento tra i due atti, richiedente che le parti abbiano, quanto meno, concorso nella scelta della struttura dell’operazione.

Nel caso in controversia, l’assegnatario-acquirente ha formulato la sua offerta di acquisto solo dopo il perfezionamento del conferimento di azienda, senza essere coinvolto nelle decisioni relative alla predetta struttura.

Indiscutibilmente, ha quindi formulato la sua offerta di acquisto con riferimento alle partecipazioni, non all’azienda oggetto del conferimento.

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