Nella recente sentenza 12138/2019 la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui, nel caso di cessione di partecipazioni ricevute a fronte di conferimenti di azienda neutrali, la verifica su base triennale dei requisiti “oggettivi” (in particolare, di quello della commercialità) deve essere eseguita considerando anche (per la parte di triennio che precede il conferimento) lo status del soggetto conferente, come nel caso della cessione, effettuata nei tre anni successivi all’operazione, delle partecipazioni in società beneficiarie di una scissione. Questa assimilazione (sostenuta in passato dall’Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni 227/2009 e 163/2005) non è, a mio avviso, condivisibile.
La scissione (come la fusione) è una operazione sui “soggetti”. La beneficiaria (come nella fusione l’incorporante o la società risultante dall’operazione) rappresenta dunque (sia pure pro-quota) uno sviluppo della scissa. Dopo la scissione (così come dopo la fusione), è dunque ragionevole valutare la commercialità della beneficiaria (come nella fusione l’incorporante o la società risultante dall’operazione) assumendo retroattivamente come un solo patrimonio il patrimonio di quest’ultima e quello (pro-quota) della scissa (come nella fusione il patrimonio dell’incorporante o della società risultante dall’operazione e quello dell’incorporata o delle società fuse).
Il conferimento di azienda è invece una operazione sui “beni”. La conferitaria non rappresenta uno sviluppo della conferente, ma l’acquirente di una parte (più o meno consistente) del suo patrimonio. Dopo il conferimento non è dunque ragionevole valutare la commercialità della conferitaria assumendo retroattivamente come un solo patrimonio il suo patrimonio e quello della conferente.
D’altra parte, poiché le partecipazioni nella scissa si convertono in partecipazioni nella beneficiaria l’oggetto di queste ultime (dopo la scissione) risulta dalla combinazione dei patrimoni delle due società. Le partecipazioni nella conferente non si convertono in partecipazioni nella conferitaria. L’oggetto di queste ultime (anche dopo il conferimento) è pertanto costituito unicamente dal patrimonio della conferitaria medesima, mentre quello delle partecipazioni nella conferente dal patrimonio della conferente, comprensivo delle partecipazioni nella conferitaria.
Nella scissione (come nella fusione), la continuità nelle qualità e posizioni soggettive fiscalmente rilevanti dipende dalla natura dell’operazione, e riveste quindi carattere sistematico. Nel conferimento di azienda, no, e riveste quindi carattere derogatorio. In particolare, è connesso alla sua sottrazione alla sfera degli eventi realizzativi (e dunque alla sua neutralità fiscale), ed opera nei limiti di cui al c. 1 e al c. 4 dell’art. 176,. Dunque, a livello di posizioni soggettive legate alle singole attività e passività trasferite (c. 1) e a livello di periodo di possesso dell’azienda nel suo insieme (c. 4), rilevante, in particolare, in occasione di una sua eventuale cessione, ai fini dell’opzione per la rateizzazione della plusvalenza di cui all’art. 86, c. 4, del tuir. Niente più.
Giuseppe Zizzo