Nessun termine breve per l’imposta di registro

by zizzo

Con la sentenza n. 23670/2018 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che anche in materia di imposta di registro vige la nullità per omessa indicazione delle ragioni di particolare e motivata urgenza negli avvisi notificati prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di contestazione.

Secondo la Corte, nel caso di violazione contestata a seguito di accesso della Guardia di Finanza, la notifica dell’avviso di liquidazione prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione di cui all’art. 12, c. 7, dello Statuto dei diritti del contribuente determina la “radicale illegittimità sostanziale” (nullità) dell’avviso.

L’imminenza della scadenza del termine triennale di decadenza della potestà di imposizione, di per sé, non solleva l’Agenzia dall’osservanza del predetto termine dilatorio, «trattandosi… di evento tipicamente riconducibile ai tempi attraverso i quali si articola e sviluppa l’attività propria dell’amministrazione».

Nella specie, peraltro, l’Agenzia si era limitata a (ri)qualificare, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 131/1986, come cessione di ramo d’azienda, un contratto di conferimento di ramo d’azienda seguito da un contratto di cessione di partecipazioni regolarmente portati alla registrazione, utilizzando esclusivamente gli elementi di fatto e di diritto che l’Agenzia aveva a disposizione fin dal momento della registrazione.

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