Il ritorno del bonus aggregazioni, e dei suoi difetti

by zizzo

L’art. 11 del d.l. 34/2019 (cosiddetto decreto crescita) ha ripescato, con riferimento alle aggregazioni aziendali realizzate entro il 31 dicembre 2022 mediante fusione, scissione o conferimento di azienda, il bonus aggregazioni, una misura introdotta dall’art. 1, c. 242 ss., della l. 296/2006 per le aggregazioni aziendali realizzate nel 2007 e 2008, successivamente estesa dall’art. 4 del d.l. 5/2009, ancorché con alcune varianti, a quelle realizzate nel 2009.

In estrema sintesi, purché all’aggregazione partecipino imprese operative da almeno due anni e non legate da un vincolo di gruppo (per configurare il quale è sufficiente un rapporto partecipativo superiore al 20%), esso determina, fino a concorrenza di euro 5 milioni: nelle fusioni e scissioni, il riconoscimento, ai fini fiscali, del valore di avviamento e di quelli attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio; nei conferimenti di azienda, il riconoscimento, ai fini fiscali, dei maggiori valori iscritti in bilancio dalla conferitaria, se riferiti all’avviamento e ai beni strumentali materiali e immateriali.

Si tratta di una misura di stampo agevolativo, la quale si caratterizza per produrre una asimmetria tra le posizioni delle parti dell’operazione: mentre l’incorporante, la beneficiaria o la conferitaria acquisisce maggiori valori fiscalmente riconosciuti (sia pure nei limiti di 5 milioni di euro), i soci dell’incorporata o della scissa, o il soggetto conferente attribuiscono alla partecipazione che ricevono il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata o dell’azienda conferita. Da un punto di vista sistematico questo assetto non è accettabile, non tanto perché rinvia l’emersione della plusvalenza alla cessione della partecipazione ricevuta, quanto perché consente, in sede di cessione di questa partecipazione, di applicare il regime di participation exemption senza che sia avvenuta una tassazione in capo alla società sul corrispondente reddito (stante il salto che si determina nei valori fiscalmente riconosciuti).

Il suo obiettivo è quello di favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane, assicurando alla incorporante, alla beneficiaria o alla conferitaria, se costituita in una delle forme di cui all’art. 73, c. 1, lett. a), del TUIR, una riduzione del prelievo mediante l’imputazione all’imponibile relativo ai periodi d’imposta successivi all’operazione di maggiori ammortamenti e/o di minori plusvalenze patrimoniali (salvo decadenza). Deve dunque essere accolta con favore.

Il meccanismo che adotta non le consente però di operare in modo omogeneo, e quindi pienamente adeguato a detto obiettivo e non discriminatorio. Se i conferimenti di azienda, come pure le fusioni e scissioni contabilizzate in applicazione dell’IFRS 3, permettono una piena attualizzazione dei valori contabili, le fusioni e scissioni contabilizzate in applicazione dell’OIC 4 permettono di attualizzare detti valori nei limiti del disavanzo da concambio. Ne consegue che la spettanza e l’entità dell’agevolazione può, del tutto irragionevolmente, dipendere dal sistema contabile utilizzato, sotto un duplice profilo, di confronto tra operazioni contabilizzate in applicazione dell’IFRS 3 e operazioni contabilizzate in applicazione dell’OIC 4, e di confronto tra operazioni contabilizzate in applicazione dell’OIC 4.

Quanto al primo, la stessa fusione o scissione, se contabilizzata in applicazione dell’IFRS 3, può consentire la rilevazione di determinati valori o maggiori valori, se contabilizzata in applicazione dell’OIC 4 di nessun valore o maggiore valore (perché fonte di un avanzo) ovvero di valori o maggiori valori inferiori (perché il disavanzo non consente una piena attualizzazione dei valori).

Quanto al secondo, poiché la misura del disavanzo è legata ad una serie di variabili (il rapporto tra i valori economici delle società interessate, l’importo del capitale sociale dell’incorporante o della beneficiaria, l’importo del patrimonio netto contabile dell’incorporata o scissa, il sistema scelto per attuare il concambio), due fusioni o scissioni, identiche quanto ai valori economici delle società coinvolte, e perciò da giudicare meritevoli della stessa agevolazione, possono essere fonte di disavanzi diversi o di un disavanzo l’una e di un avanzo l’altra.

 

Giuseppe Zizzo

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