Con la sentenza n. 21824/2018 la Cassazione ha confermato che il giudicato esterno opera per tutte le controversie relative ad avvisi di accertamento fondati sul medesimo presupposto.
Nel caso considerato detto presupposto era costituito dalla natura elusiva di una fusione.
In particolare, nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo di appartenenza, una società acquisiva da un’altra società del gruppo le partecipazioni in due società, che poi incorporava. A fronte del disavanzo emerso per effetto della fusione, la società iscriveva in bilancio un avviamento, che ammortizzava, e deduceva fiscalmente, in dieci annualità.
L’Agenzia delle Entrate, qualificata l’operazione come elusiva ai sensi dell’art. 37-bis del d.p.r. 600/1973, riteneva inopponibile l’avviamento e, con distinti avvisi di accertamento, procedeva a recuperare a tassazione le relative quote di ammortamento.
Una delle sentenze di appello, espressasi a sfavore della natura elusiva della fusione, passava in giudicato.
Questa circostanza veniva quindi opposta dalla società nell’ambito degli altri giudizi, pendenti avanti la Suprema Corte.
La Corte, riprendendo i principi espressi dalle Sezioni Unite (n. 13916/2006) e poi dalla successiva giurisprudenza, ha ribadito che “il giudicato si forma sul rapporto d’imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall’Amministrazione con l’atto impositivo, nonché sull’applicazione ed interpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie accertata dal giudice”, e che pertanto esso è limitato ai casi in cui vengano in esame “fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta ed in cui l’elemento della pluriennalità … costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa”.
Su queste basi, avendo rilevato che nel caso di specie la sentenza passata in giudicato aveva escluso la natura elusiva della fusione (riconoscendo la ricorrenza di valide ragioni economiche), e di conseguenza l’inopponibilità dell’avviamento, ossia aveva escluso la ricorrenza del presupposto su cui erano fondati tutti gli avvisi di accertamento in controversia, aventi ad oggetto il recupero a tassazione delle relative quote di ammortamento, la Corte ha giustamente concluso nel senso della idoneità del giudicato formatosi su detta sentenza a spiegare effetti preclusivi e vincolanti anche nei giudizi relativi agli altri avvisi, imponendo di escludere, anche per essi, la natura elusiva della fusione, e dunque l’inopponibilità dell’avviamento.
Leggi la sentenza in formato .pdf