Con le ordinanze n. 13933/18 e n. 15477/18, la Corte di Cassazione si è espressa su due casi di rimborso del credito d’imposta richiesto da due società francesi, ai sensi dell’art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione tra Italia e Francia, con riferimento a dividendi pagati da società italiane mediante pagamento in cash pooling.
L’Agenzia delle Entrate, soccombente nel secondo grado di giudizio, aveva dedotto la violazione della norma convenzionale sotto due profili: in primo luogo, perché il presupposto del pagamento dei dividendi richiederebbe che ci sia un incasso vero e proprio, mentre quello che avviene con la compensazione sarebbe solo virtuale; in secondo luogo, perché la Convenzione internazionale ha ragione di essere applicata solo se vi è la prova dell’imposizione del dividendo anche all’estero.
Il presupposto del pagamento dei dividendi
Sul primo tema, la Cassazione, accogliendo le tesi difensive delle società, ha riconosciuto che “ancorché in esecuzione del contratto di cash pooling si sia verificata la compensazione tra le rispettive posizioni debitorie delle società, ciò può assumere rilievo sotto il profilo contabile, ma l’incasso dei dividendi, che contabilmente è valso ad estinguere per compensazione un debito nei confronti della società che li ha corrisposti, è un fatto fiscalmente rilevante in quanto risulta essere stato regolarmente annotato nei libri sociali e da diritto, per ciò stesso, al rimborso richiesto”. Conclusione importante se si considera che in altre circostanze (Cass. 4164/2013, relativa ad un caso di novazione, e Cass. 18628/2016, relativa proprio ad un caso di compensazione) la Corte si è espressa in senso opposto.
La Convenzione internazionale
Sul secondo tema, la Cassazione, sempre in accoglimento delle tesi difensive delle società, ha valorizzato la differenza tra i casi di rimborso del credito d’imposta trattati dalla lett. a) e quelli trattati dalla lett. b) dell’art. 10, par. 4. Mentre nella lett. a) il rimborso è espressamente subordinato alla prova dell’inclusione del dividendo nella base imponibile francese, nella lett. b) questa condizione non è richiamata, e non assume perciò rilievo.
Anche questa conclusione si contrappone ai precedenti in materia e, in particolare, oltre a quelli sopra citati, relativi alla Convenzione Italia-Regno Unito, anche alle sentenze n. 23367/2017 e n. 23792/2017, relative proprio alla Convenzione Italia-Francia.