Il provvedimento è una misura o una mezza misura per la deflazione del contenzioso tributario?
La definizione agevolata delle controversie tributarie, regolata dall’art. 6 del d.l. 119/2018 riprende una misura proposta poco più di un anno fa con l’art. 11 del d.l. 50/2017
Due sono le innovazioni introdotte per accrescerne l’attrattività:
- la graduazione dell’entità dell’imposta da versare parametrata agli esiti del primo o del secondo grado di giudizio;
- l’abbandono oltre che delle sanzioni anche degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Ancorché in via prudenziale, la relazione tecnica stima un tasso di adesione pari al 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione. Un tasso sicuramente modesto, che viene giustificato richiamando la brevità del lasso di tempo trascorso dall’assunzione del precedente provvedimento e la presenza all’interno dell’ordinamento di diversi strumenti deflativi del contenzioso di tipo ordinario.
Le innovazioni sopra indicate, pur rendendo questo strumento di tipo straordinario maggiormente attraente del precedente, non sono, evidentemente, ritenute particolarmente efficaci.
Per innalzare detto tasso occorrerebbe pertanto ricorrere ad una formula più incisiva. Le leve su cui agire sono due:
- l’entità dell’importo richiesto;
- la tempistica del suo pagamento.
Per quanto riguarda il secondo punto la previsione della possibilità di dividere il pagamento in venti rate trimestrali appare congrua, e difficilmente allargabile.
Per quanto riguarda il primo sono invece prospettabili miglioramenti che, peraltro, potrebbero essere realizzati in sede di conversione. In particolare, si potrebbe limare la percentuale (del 50%) stabilita per il caso di soccombenza dell’Agenzia nel giudizio di primo grado, avvicinandola a quella prevista per il caso di soccombenza in secondo grado. E si potrebbe ridurre quella (del 100%) prevista per il caso di pendenza del giudizio di primo grado, in modo da differenziare (del tutto ragionevolmente) detto caso, connotato dall’assenza di una pronuncia giudiziale, da quello di soccombenza del contribuente nel giudizio di primo o secondo grado, dove una pronuncia invece c’è.
Ancora, in caso di cassazione con rinvio, si potrebbe ragguagliare l’importo dovuto all’esito del giudizio di primo grado anziché direttamente all’atto impositivo.
Una rimodulazione dell’imposta, giustificata dall’incertezza che indiscutibilmente si associa alla pendenza di un giudizio, risulta comunque assai più ragionevole del previsto abbandono degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Dubito che un intervento deflattivo di carattere generale, come quello considerato, sia necessario, o anche solo opportuno, in assenza di serie azioni strutturali (neppure accennate nel caso di specie). Del resto, grazie al diffuso ricorso ai predetti strumenti deflattivi ordinari, una situazione di congestione si riscontra oggi fondamentalmente soltanto nella fase avanti la Corte di Cassazione, con riferimento alla quale ben si sarebbe potuto congegnare una misura deflattiva mirata.
Tuttavia, se si conclude per la necessità, o anche solo l’opportunità, di un intervento di carattere generale è indispensabile garantirne l’efficacia. Il rischio è di perpetuare una catena di mezze misure, a carattere inevitabilmente incrementale, calando il sistema in uno stato di continua emergenza (di “ordinaria straordinarietà”), fonte di confusione e disorientamento per tutti gli operatori, ma pure di posizioni di attesa dei futuri rilanci.